Normativa Leggi Decreti del presidente della repubblica, del Ministro ... - Delibere, Regolamenti, Ordinanze, Circolari

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D.L. 31/12/2007 n. 248

2. Al fine di consentire alle competenti autorità dell'Amministrazione centrale D.L. 31/12/2007 n.248 – Proroga termini di disposizioni in materia finanziaria. di continuare a disporre di necessari elementi di conoscenza sulle dinamiche del mercato farmaceutico, le aziende farmaceutiche titolari dell'autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali non soggetti a prescrizione medica, disciplinati dall'articolo 96 del decreto legislativo 24 aprile 2006 n. 219, sono tenute a comunicare al Ministero della salute e all'Agenzia italiana del farmaco il prezzo massimo ex factory con il quale ciascun medicinale è offerto in vendita. La comunicazione deve essere rinnovata ad ogni variazione del prezzo massimo ex factory. In caso di inadempimento o di comunicazione non veritiera si applica la sanzione amministrativa da euro 1000 a euro 6000 per ciascun medicinale di cui sono stati omessi o alterati i dati.

Art. 10 -Prosecuzione dell'attività della Fondazione Istituto mediterraneo di ematologia

1. Al fine di assicurare la prosecuzione delle attività di cura, formazione e ricerca sulle malattie ematiche svolte, sia a livello nazionale che internazionale, dalla Fondazione Istituto mediterraneo di ematologia (IME), di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 23 aprile 2003 n. 89, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 giugno 2003 n. 141, è autorizzata la spesa di sei milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.

2. All'onere derivante dall'attuazione del disposto del comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione, per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 1, comma 5, del decreto- legge 21 febbraio 2005 n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2005 n. 58.

Art. 11 - Agenzia nazionale per la sicurezza alimentare

1. A decorrere dal 15 gennaio 2008 l'Autorità nazionale per la sicurezza alimentare assume la denominazione di "Agenzia nazionale per la sicurezza alimentare", ha sede in Foggia ed è posta sotto la vigilanza del Ministero della salute. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sono stabilite le norme per l'organizzazione, il funzionamento e l'amministrazione dell'Agenzia. Sezione Università

Art. 12 - Disposizioni in materia di università

1. Gli effetti dell'articolo 5 del decreto-legge 7 aprile 2004 n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004 n. 143, già prorogati al 31 dicembre 2007 dall'articolo 1 del decreto-legge 28 dicembre 2006 n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007 n. 17, sono ulteriormente prorogati fino all'adozione del piano programmatico previsto dalla legge 24 dicembre 2007 n. 244.

2. In attesa della definizione ed attuazione della disciplina delle procedure di reclutamento dei professori universitari di prima e seconda fascia, fino al 31 dicembre 2008 continuano ad applicarsi, relativamente a tale reclutamento, le disposizioni della legge 3 luglio 1998 n. 210, e del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000 n. 117, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 2-bis, del decreto-legge 31 gennaio 2005 n. 7, convertito dalla legge 31 marzo 2005 n. 43; gli organi accademici delle università, nell'ambito delle rispettive competenze, possono indire, entro il 30 giugno 2008, le relative procedure di valutazione comparativa.

3. Per l'anno 2008, continua ad applicarsi l'articolo 2, terzo comma, della legge 27 febbraio 1980 n. 38.

Art. 13 - Termini per la conferma di ricercatori

1. Il termine di cui all'articolo 31, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980 n. 382, si applica anche ai ricercatori di cui all'articolo 19, comma 15, della legge 28 dicembre 2001 n. 448, in servizio dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ferma restando la facoltà degli stessi di partecipare alle procedure di trasferimento ordinarie bandite dalle università per la relativa qualifica. Sezione VI Giustizia

Art. 14 - Proroga nelle funzioni dei giudici onorari e dei vice procuratori onorari

1. In attesa della riforma organica della magistratura onoraria, i giudici onorari ed i vice procuratori onorari, che esercitano le funzioni alla data di entrata in vigore del presente decreto e il cui mandato scade entro il 31 dicembre 2007 e per i quali non è consentita un'ulteriore conferma secondo quanto previsto dall'articolo 42-quinquies, comma 1, dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941 n. 12, sono ulteriormente prorogati nell'esercizio delle rispettive funzioni fino al 30 giugno 2008. D.L. 31/12/2007 n.248 – Proroga termini di disposizioni in materia finanziaria.

Art. 15 - Disposizioni in materia di arbitrati

1. Al fine di consentire la devoluzione delle competenze alle sezioni specializzate di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 27 giugno 2003 n. 168, le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 19, 20, 21 e 22, della legge 24 dicembre 2007 n. 244, si applicano dal 1° luglio 2008.

Art. 16 - Attività di liquidazione della Fondazione Ordine Mauriziano

1. All'articolo 30 del decreto-legge 1° ottobre 2007 n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007 n. 222, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 4, i primi due periodi sono sostituiti dai seguenti: "Il commissario predispone entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto un piano di liquidazione dei beni della FOM, con esclusione di quelli gravati da vincoli storico-culturali di cui alla tabella A allegata al citato decreto-legge n. 277 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 4 del 2005. Il piano di liquidazione è sottoposto al comitato di vigilanza, che provvede anche ai sensi dell'articolo 108, secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267.";

b) al comma 4-bis sono aggiunti in fine i seguenti periodi: "Il compenso spettante al commissario è determinato sulla base dei criteri di cui al decreto del Ministro di grazia e giustizia 28 luglio 1992 n. 570. Ai componenti del comitato di vigilanza, ad eccezione dei rappresentanti dei creditori cui compete esclusivamente il rimborso delle spese, è corrisposto un compenso non superiore al dieci per cento di quello liquidato al commissario, oltre al rimborso delle spese.". Sezione VII Infrastrutture e trasporti

Art. 17 - Utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria nazionale e trasporto ferroviario

1. All'articolo 17, comma 10, del decreto legislativo 8 luglio 2003 n. 188, come modificato dall'articolo 15 del decreto-legge 30 dicembre 2005 n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006 n. 51, le parole: "e comunque non oltre il 30 giugno 2006" sono sostituite dalle seguenti: "e comunque non oltre il 31 dicembre 2008".

2. Il termine di entrata in vigore delle disposizioni recate dall'articolo 2, comma 253, della legge 24 dicembre 2007 n. 244, è prorogato al 15 dicembre 2008.

Art. 18 -Modifiche all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 9 maggio 2005 n. 96

1. All'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 9 maggio 2005 n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel primo periodo, dopo le parole: "legge speciale," sono inserite le seguenti: "e in ipotesi di delocalizzazione funzionale,";

b) nel secondo periodo, le parole: "un anno" sono sostituite dalle seguenti: "il 31 dicembre 2008".

Art. 19 - Contratti pubblici

1. Le disposizioni di cui all'articolo 256, comma 4, del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, riferite agli articoli 351, 352, 353, 354 e 355 della legge 20 marzo 1965 n. 2248, allegato F, si applicano a decorrere dalla data di scadenza del termine di cui all'articolo 25, comma 3, della legge 18 aprile 2005 n. 62.

Art. 20 - Regime transitorio per l'operatività della revisione delle norme tecniche per le costruzioni

1. Le revisioni generali delle norme tecniche di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 28 maggio 2004 n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004 n. 186, sono sottoposte alla disciplina transitoria di cui al comma 2-bis del medesimo articolo, con esclusione delle verifiche tecniche e degli interventi relativi agli edifici di interesse strategico e alle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, nonchè relativi agli edifici ed alle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un loro eventuale collasso di cui al decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile 21 ottobre 2003 di attuazione dell'articolo 2, commi 2, 3 e 4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 marzo 2003 n. 3274, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 72 dell'8 maggio 2003.

Art. 21 - Proroga utilizzo disponibilità Enac per interventi aeroportuali

1. L'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) è autorizzato, con le modalità di cui all'articolo 1, comma 582, della legge 23 dicembre 2005 n. 266, ad utilizzare le risorse di parte corrente derivanti da trasferimenti statali relativi all'anno 2007, disponibili nel proprio bilancio, ad esclusione delle somme destinate a spese obbligatorie, per far fronte a spese di investimento per la sicurezza delle infrastrutture aeroportuali. Entro il 30 aprile 2008, l'ENAC comunica l'ammontare delle rispettive disponibilità di cui al D.L. 31/12/2007 n.248 – Proroga termini di disposizioni in materia finanziaria. presente comma al Ministro dei trasporti, che individua, con proprio decreto, gli investimenti da finanziare a valere sulle medesime risorse.

Art. 22 - Disposizioni in materia di limitazioni alla guida

1. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 3 agosto 2007 n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007 n. 160, le parole: "dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "dal 1° luglio 2008".

Art. 23 - Programmi integrati ex articolo 18 della legge 12 luglio 1991 n. 203

1. Le modificazioni apportate all'articolo 21-bis del decreto-legge 1° ottobre 2007 n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007 n. 222, successive alla data di entrata in vigore della predetta legge di conversione, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2009. Sezione VIII Personale delle pubbliche amministrazioni

Art. 24 - Proroga contratti a tempo determinato del Ministero del commercio internazionale e del Ministero della salute

1. Per fare fronte alle esigenze connesse ai propri compiti istituzionali e, in particolare, per rafforzare e dare continuità all'azione del Sistema Italia per l'internazionalizzazione delle imprese, e al fine di potenziare le attività rivolte alla promozione del "made in Italy" sui mercati mondiali, il Ministero del commercio internazionale è autorizzato ad avvalersi, fino al 31 dicembre 2010, del personale, assunto con contratto a tempo determinato a seguito di espletamento di prove concorsuali per titoli ed esami, in servizio alla data del 28 settembre 2007.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, nel limite massimo di euro 100.000 (centomila) per l'anno 2008 e di euro 1 (uno) milione a decorrere dall'anno 2009, si provvede rispettivamente per gli anni 2008 e 2009, mediante riduzione del "Fondo per interventi strutturali di politica economica" di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004 n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004 n. 307, e quanto a euro 1 (uno) milione per l'anno 2010, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 8, comma 1, lettera b), della legge 25 marzo 1997 n. 68, come rideterminata dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007 n. 244.

3. Il Ministero della salute, per l'assolvimento dei compiti istituzionali e per fronteggiare le esigenze straordinarie di carattere sanitario, continua ad avvalersi, fino al 31 dicembre 2009, del personale medico assunto a tempo determinato ai sensi dell'articolo 12, comma 2, della legge 16 dicembre 1999 n. 494.

 

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